Domanda
Una società di capitali (s.r.l.) è soggetta al controllo contabile, con l'introduzione della manovra estiva è obbligatorio per gli stessi revisori rilasciare il visto di conformità per i crediti iva superiori a euro 15.000,00 oppure può essere rilasciato da altro soggetto tra quelli indicati dalla legge.
RispostaCon riferimento alle nuove modalità di compensazione del credito IVA, e in specifico per le compensazioni per importi superiori a euro 15.000,00, è richiesto che il contribuente disponga di una dichiarazione IVA certificata, ossia di una dichiarazione IVA sulla quale è stato apposto il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997. Tra i suddetti soggetti abilitati rientrano: responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF, dottore e ragioniere commercialista, consulente del lavoro e soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria ed artigianato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o del diploma di ragioneria. Per le società od enti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis Codice civile, in alternativa al visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile.