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giovedì 9 settembre 2010
News
Prevenzione degli infortuni sul lavoro e responsabilità in caso di subappalto
Cantieri: anche il subappaltatore ha una piena resposabilità sulla sicurezza dei lavoratori

Condannato per un infortunio occorso a un lavoratore caduto da un ponteggio non realizzato a norma, un datore di lavoro subappaltatore sostiene a propria discolpa che “il committente aveva nominato un responsabile della sicurezza, con oneri di coordinamento tra le imprese operanti in cantiere”.

La Sez. IV ribatte che “la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'art. 9, lettere a) e b), D.Lgs. n. 494/1996 [v. ora art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente”.

Rileva che, “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi”. Spiega che, “nella materia di cui ci si occupa e nella quella sono in gioco valori primari come la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore ‘garantito’ dal rispetto della normativa antinfortunistica”.

Ne ricava che “il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui”, e che, “in ragione dei ricordati principi, il subappaltatore non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente”.

(Su posizioni conformi, v. Cass. 24 settembre 2009, Abbate, in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza [aggiornato con il D.Lgs. 106/2009], Milano, 2009, 648, cui si rinvia per ulteriori riferimenti).

(Sentenza Cassazione penale 05/11/2009, n. 42447)