L'INAIL fa presente che per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, l'agevolazione contributiva si applica: dal 1° gennaio al 31 luglio 2010:
- nella misura del 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati - codice di agevolazione 005;
- nella misura del 68% per le zone agricole svantaggiate - codice di agevolazione 025.
Dal 1° agosto al 31 dicembre 2010:
- nella misura del 70% per le "aree di montagna particolarmente svantaggiate" - codice di agevolazione 005;
- nella misura del 40% per le altre aree svantaggiate - codice di agevolazione 025.
Le riduzioni contributive disposte nella misura del 75% e del 68%, si applicano al premio di Autoliquidazione 2009/2010 per la sola rata 2010. Pertanto, le imprese aventi diritto alla riduzione, che hanno versato il premio in unica soluzione al 16 febbraio con l'applicazione delle percentuali di sconto comunicate sulle basi di calcolo del premio (70% e 40%), possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24. Se invece l'impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale, al fine di calcolare l'esatto importo da versare per effetto della rideterminazione delle percentuali di sconto, dovrà:
1. Ricalcolare l'autoliquidazione 2009/2010 per determinare il premio dovuto al netto dello sconto;
2. Il totale delle retribuzioni dichiarate come presunte per l'anno 2010 deve essere suddiviso in 7/12 e 5/12. Ai 7/12 deve essere applicata la percentuale del 75% per le PAT con codice di agevolazione 005 e del 68% per le PAT con codice di agevolazione 025. Ai 5/12 deve essere applicata la percentuale del 70% per le PAT con codice di agevolazione 005 e del 40% per le PAT con codice di agevolazione 025;
3. detrarre dall'importo così ottenuto quanto già versato a titolo di prima rata;
4. suddividere il residuo per le rate successive, da maggiorare degli interessi.