Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.102/04. Nell’anno 2009, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile
Le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 1). La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 16 aprile 2010, per dar modo alle sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 23 aprile 2010.
(Circolare INPS 26/03/2010, n. 42)